Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • messa in esercizio di ciascun apparecchio.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a), Tulps.

DESCRIZIONE

Per esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps, s’intende l'installazione di apparecchi da gioco lecito (ad es. Slot e New Slot) in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps medesimo.

Gli esercizi di somministrazione, locali di pubblico spettacolo, circoli con somministrazione, stabilimenti balneari e strutture ricettive sono già autorizzati ai fini dell’art. 86 TULPS, mentre le sale giochi, scommesse e bingo sono già autorizzati ai fini dell’art. 88 TULPS, per cui tali attività NON devono chiedere autorizzazione in caso di installazione di apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), TULPS.

Necessitano, invece, di autorizzazione ex art. 86 TULPS, per l’installazione degli apparecchi ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS medesimo, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS quali tabaccherie, edicole, circoli privati senza somministrazione a soci ed aree aperte al pubblico.

Sono apparecchi ex art. 110, lett. a), Tulps i congegni automatici, semiautomatici, elettronici (ad es. Slot e New Slot), dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con introduzione di moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e che con l’elemento aleatorio presentano anche elementi di abilità, che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, all’avvio o durante la partita, selezionando le opzioni ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non può superare 1 euro, la sua durata minima è di quattro secondi e la vincita massima è di 100 euro.

Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi da gioco, per la messa in esercizio di ciascuno di essi occorre presentare istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, ai fini dell’avvio dell’esercizio di ciascun apparecchio è necessario il collegamento alla rete di uno dei concessionari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS (ad es. slot e new slot) collegate in rete con il concessionario

Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65

 

Messa in esercizio di ciascun apparecchio

Autorizzazione

L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

L. n. 388/2000, art. 38, c.1

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione area

Art. 86, tulps (r.d. n. 773/1931)

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2]

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

SCIA prevenzione incendi

Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[3]

Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

q

 

 

q

 

 

q

 

 

q

 

 

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto Ministero Economia e Finanze 27 luglio 2011.

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

I termini procedimentali ai fini della messa in esercizio di ciascuno degli apparecchi da gioco nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli stessi, sono stabiliti da specifiche disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[5] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”.

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